Associazione Culturale
Sansostenesi e Simpatizzanti

STATUTO


 1°) E’ costituita a tempo indeterminato l’Associazione culturale denominata: “ASSOCIAZIONE CULTURALE SANSOSTENESI e SIMPATIZZANTI Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”.


 2°) L’Associazione ha sede in Milano in Corso XXII Marzo n. 63.(attualmente in Bareggio Viale Morandi n. 29). Il Consiglio potrà fondare su tutto il territorio nazionale sezioni e sedi secondarie della stessa senza che ciò comporti variazione dello Statuto.


3°) L’Associazione non ha scopo di lucro ma persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale attraverso iniziative di carattere culturale e, secondo gli insegnamenti del paese di San Sostene, intende promuovere e valorizzare la conoscenza dei paesi del mondo, della loro storia e cultura al fine di favorire lo sviluppo della solidarietà sociale, lo scambio interculturale, la crescita dell’amicizia e della pace tra i popoli, con l’obbligo di investire gli eventuali utili nell’attività istituzionale. In particolare l’Associazione, nell’ambito dei suoi scopi, si propone di:
- promuovere iniziative a carattere tecnico e culturale volte a migliorare la qualità della vita in tutti i settori e la crescita professionale degli associati, intraprendendo studi e ricerche ed ogni altra opportuna iniziativa anche in collaborazione con soggetti non soci, altre associazioni, formazioni politiche, enti pubblici e non, organizzazioni sindacali, organismi dell’Unione Europea e Stati esteri, anche mediante la distribuzione e diffusione di materiale culturale, didattico, scientifico e pubblicitario, anche su supporto audiovisivo ed informatico;
- promuovere ed organizzare ogni forma di volontariato per lo sviluppo della solidarietà e la tutela del patrimonio artistico, culturale e naturale;
- organizzare e realizzare, in proprio e/o in collaborazione con altri soggetti, concerti, conferenze, congressi, dibattiti, manifestazioni, mostre, spettacoli e tavole rotonde.
L’Associazione potrà associarsi, intrattenere rapporti e concludere accordi e contratti con altri soggetti che perseguono, in tutto o in parte, finalità analoghe e comunque non contrarie a quelle dell’Associazione.
L’Associazione potrà inoltre svolgere ogni altra attività strumentale direttamente connessa, anche se diversa da quelle specificate purché non in via prevalente.


4°) Sono Soci Fondatori i Signori Giuseppe Mongiardo, nato a San Sostene (CZ) il 5 settembre 1949, Giuseppe Mongiardo, nato a San Sostene (CZ) l'8 febbaio 1957, Gerardo Mongiardo, Francesco o Francesco Giuseppe Mongiardo, Nicola Carioti, Pietro Natale o Pietro Mirarchi, Francesca Corapi in Baroni, Dott. Rosario Salvatore Capano, Ernesto Codispoti, Giuseppe Angiolino Codispoti, Francesco Pittelli, Antonio Rotiroti, Pietro o Pietro Salvatore Aloisio, Giuseppe Saverio Aloisio, Antonino Procopio, Antonio Procopio, Pietro Gerardo Procopio, Saverio o Saverio Salvatore Procopio, Romeo Sostene, Pietro Zangari.

E’ Socio Ordinario, con obbligo di osservare le norme di Statuto colui che, condividendo gli scopi dell’Associazione ed a seguito di corrispondente domanda, sia stato ammesso dalla Segreteria Generale.

La domanda d’iscrizione, indirizzata alla Segreteria, deve indicare i dati anagrafici, il domicilio e la professione del richiedente e potrà essere accolta nei trenta giorni successivi alla data di ricevimento.

La qualità di socio deve intendersi a tempo indeterminato; entro il mese febbraio di ogni anno, nei modi e nei termini stabiliti dalla Segreteria Generale, ogni socio dovrà versare la quota associativa salvo che faccia giungere alla Segreteria Generale comunicazione scritta delle proprie dimissioni.


5°) La qualità di socio si perde anche per esclusione motivata deliberata dal Collegio dei Probiviri.
Sono in ogni caso motivi d’esclusione il mancato pagamento della quota sociale nel termine stabilito, l’appartenenza a sette segrete, la grave violazione delle regole associative e l’aver svolto attività illegale e/o in contrasto con i fini propri dell’Associazione.
Il socio che perde detta qualità non potrà ripetere i contributi versati e non potrà vantare diritti sul patrimonio sociale.


6°) La quota associativa è determinata annualmente dalla Segreteria. Ogni socio dovrà versare la quota associativa entro il mese di febbraio; i soci in mora saranno invitati a versarla entro e non oltre il successivo trenta aprile.


7°) L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci maggiorenni regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota sociale annuale.
8°) Sono organi dell’Associazione:

- L’ Assemblea dei Soci;

- Il Presidente;

- Il Vice Presidente;

- La Segreteria Generale;

- Il Consiglio Direttivo;

- Il Collegio dei Probiviri;

- Il Collegio dei Revisori dei Conti;

- Gli Organismi Territoriali;

9°) L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione. Essa delibera sull’operato della Segreteria, approva il bilancio preventivo e finale di gestione, nomina, salva diversa disposizione dello Statuto, le cariche sociali e delibera sulle modificazioni dello Statuto, sul regolamento che disciplinerà le attività dell’Associazione e su ogni altro oggetto alla stessa riconducibile dalla Legge o indicato nell’avviso di convocazione ai soci.

L’Assemblea ha inoltre il compito di individuare le linee programmatiche entro le quali dovrà essere indirizzata l’attività sociale.

L’Assemblea Generale è convocata dal Presidente annualmente mediante avviso, contenente l’ordine del giorno, l’orario ed il luogo della convocazione da spedire a ciascun socio a mezzo di lettera raccomandata (sostituito). Esso dovrà pervenire a ciascun socio convocato almeno dieci giorni liberi prima del giorno fissato per l’adunata. Lo stesso dovrà essere affisso nei locali della sede principale.

Con le medesime modalità potrà essere convocata dal Collegio dei Probiviri in caso di mancata convocazione da parte del Presidente.

Un quinto dei soci ovvero un terzo dei componenti della Segreteria Generale potrà richiedere al Presidente, in forma scritta e con indicazione dell’ordine del giorno, che l’Assemblea sia convocata per la discussione. Il Presidente dovrà convocare l’Assemblea nei venti giorni successivi alla richiesta.

L’Assemblea, per l’approvazione del rendiconto consuntivo e del conto preventivo è convocata ogni anno entro il mese di maggio; quella per il rinnovo delle cariche statutarie è convocata ogni due o tre anni in funzione degli organi da eleggere.

Presiede l’Assemblea il Presidente dell’Associazione, salvo diversa delibera dell’Assemblea stessa. Prima dell’inizio dei lavori verranno nominati uno scrutatore ed un Segretario ai quali è rimesso il compito di controllare il numero dei voti.

In caso di impedimento la presidenza sarà assunta nell’ordine dal Vice Presidente o dal membro più anziano della Segreteria Generale.

Salvo quanto previsto dall’art. 23 cod. civ. l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta con la presenza in prima convocazione della maggioranza dei soci, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

In seconda convocazione l’Assemblea si riunirà nello stesso luogo, il giorno successivo, alla medesima ora.

Le deliberazioni di modifica dell’atto costitutivo e dello statuto devono essere adottate, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La deliberazione di scioglimento deve essere approvata con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. Ogni socio che non sia consigliere o revisore non può rappresentare per delega scritta più di tre soci.


10°) Solo il socio regolarmente iscritto ed in regola con la quota sociale annuale potrà ricoprire cariche sociali.

Tutte le cariche sono elettive con esclusione del Responsabile territoriale; il socio presta la sua opera gratuitamente, salvo che per necessità funzionali occorra una prestazione a tempo pieno, ma la Segreteria, previa autorizzazione del Presidente, potrà stabilire, nei limiti di Legge e secondo quanto disporrà il regolamento interno, un rimborso per le spese documentate.


11°) Il Presidente.

Il Presidente è eletto direttamente dall’Assemblea e rappresenta legalmente l’Associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare, di operare su conti correnti bancari o postali. Ha gli stessi poteri della Segreteria in caso di operazioni assolutamente indifferibili; in questa eventualità dovrà far ratificare il suo operato dalla Segreteria convocandola quanto prima possibile.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni, con i medesimi poteri di statuto del Presidente, sono svolte dal Vice Presidente o, in mancanza dal membro più anziano della Segreteria Generale.

In caso di impedimento definitivo o altra causa inibente, si procederà a nuova elezione.

Il solo intervento del Vice Presidente o in sua mancanza dal membro più anziano della Segreteria Generale nei confronti dei terzi costituisce prova dell’impedimento del Presidente.

Il Presidente fa parte della Segreteria Generale di cui convoca e presiede le riunioni.

Il Presidente dell’Associazione convoca l’Assemblea e ne assume la presidenza salvo impedimento o diversa delibera dell’Assemblea stessa.

Il Presidente dell’Associazione concorre con gli altri membri della Segreteria Generale ad organizzare ogni attività dell’Associazione secondo i criteri fissati dall’Assemblea e a curare l’attuazione pratica delle delibere dell’Assemblea e della Segreteria Generale. Dura in carica due anni e può essere eletto solo tre (adesso cinque) volte consecutive.

Ogni membro della Segreteria Generale può proporre mozione di sfiducia nei confronti del Presidente; la mozione di sfiducia che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei membri della Segreteria Generale escluso il Presidente, deve essere sottoposta al voto dell’Assemblea appositamente convocata. Se la mozione di sfiducia è accolta, nella stessa assemblea si procederà alla votazione per l'elezione de nuovo Presidente. Se la mozione è respinta dall’Assemblea, il Presidente rimane in carica e si procederà alla votazione per eleggere gli altri membri della Segreteria Generale.

La mozione di sfiducia proposta da un membro della Segreteria Generale o dal Presidente nei confronti di un altro membro della Segreteria Generale, deve essere sottoposta al voto dell’Assemblea appositamente convocata. Se la mozione è accolta, nella stessa Assemblea, si procederà alla votazione del nuovo membro della Segreteria Generale.

Il Presidente dell’Associazione ha la facoltà di attribuire ai soci incarichi specifici per attuare programmi e obiettivi formulati dalla Segreteria Generale.


12°) La Segreteria Generale.

La Segreteria Generale dell’Associazione è composta da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 25 (venticinque) membri compreso il Presidente ed il Vice Presidente e comunque, deve essere sempre un numero dispari.

Ogni membro delle Segreteria Generale, come il Presidente, dura in carica due anni e può essere eletto solo tre volte (attualmente cinque) consecutive.

La Segreteria Generale si riunisce su convocazione del Presidente o, in caso di impedimento, del Vice Presidente o del membro più anziano della Segreteria Generale.

La Segreteria Generale nomina fra i suoi membri il Tesoriere.

Le delibere della Segreteria Generale sono approvate con il voto della maggioranza dei presenti e sono valide se i votanti rappresentano almeno la metà dei suoi membri.

La Segreteria Generale nomina il Responsabile Territoriale.

La Segreteria Generale formula e realizza i programmi di attività dell’Associazione e ne gestisce l’amministrazione. Dovrà gestire il patrimonio dell’Associazione e potrà deliberare la conclusione di tutti i contratti e dei negozi necessari al raggiungimento dello scopo, non escluse polizze fidejussorie anche a garanzia dei terzi.

In particolare :

- formula il programma dettagliato delle attività dell’Associazione e realizza ogni iniziativa utile per il raggiungimento degli scopi associativi nell’ambito delle direttive dell’Assemblea;

- riscuote le quote associative;

- vaglia le domande di associazione;

- cura la corretta tenuta della contabilità e predispone i conti consuntivo e preventivo, tramite il Tesoriere;

- approva i regolamenti ritenuti utili per la gestione dell’Associazione, nell’ambito della normativa statutaria.

Perde la qualità di componente:

- colui che per qualunque motivo dovesse perdere la qualità di socio;

- il membro che senza giusta causa non dovesse partecipare a più di tre riunioni (ordinarie e/o straordinarie) consecutive.

Il membro decaduto sarà sostituito da altro socio, il primo dei non eletti, nominato nella prima riunione successiva; il componente così nominato rimarrà in carica sino alla successiva assemblea.

In caso di impossibilità di funzionamento della Segreteria ovvero qualora la Segreteria non dovesse riunirsi per più di due volte consecutive essa si intenderà decaduta. Qualora venga meno la maggioranza dei suoi membri si intenderà decaduto l’intero Organo. Conserverà tuttavia tutti i suoi poteri per gli atti di ordinaria amministrazione o urgenti, fino all’elezione dei nuovi membri, con obbligo di convocare senza indugio l’Assemblea.


13°) Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tutti i membri della Segreteria Generale compreso il Presidente ed il Vice Presidente, e dai Responsabili degli Organismi Territoriali.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente dell'Associazione per riferire circa le attività degli Organismi periferici.

Il Consiglio Direttivo propone modifiche allo statuto.


14°) Elezione del Presidente del Vice Presidente e dei membri della Segreteria Generale.

Le candidature per la carica del Presidente dell’Associazione devono essere presentate per iscritto al Collegio dei Probiviri, almeno quindici giorni prima dell’Assemblea.

Le candidature per la carica di membro della Segreteria Generale possono essere presentate nel corso dell’Assemblea; prima della votazione il Presidente dell’Assemblea comunica i nomi dei candidati.

L’elezione del Presidente, del Vice Presidente e degli altri membri della Segreteria Generale avviene in via ordinaria, nella medesima assemblea ma con votazioni separate. Lo scrutinio non è segreto. Per l’elezione del Presidente l’elettore può indicare un solo nominativo. Viene eletto Presidente, alla prima votazione, il candidato che ottiene un numero di voti pari alla maggioranza assoluta (50% più uno) dei soci presenti aventi diritto al voto più le deleghe. In mancanza si procede alla votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Risulta eletto Vice Presidente il primo dei non eletti.

Per l’elezione degli altri membri della Segreteria Generale, l’elettore può indicare un numero massimo di candidati pari ai posti da coprire.


15°) Il Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea con le stesse modalità di elezione dei membri della Segreteria Generale.

I Probiviri durano in carica tre anni e possono essere eletti solo tre volte consecutive.

Il Collegio dei Probiviri nomina fra i suoi membri un Presidente ed un Segretario; delibera a maggioranza con l’intervento di almeno tre membri fra effettivi e supplenti.

Il Collegio dei Probiviri:

- riceve le candidature per l’elezione del Presidente;

- giudica sulle violazioni delle norme statutarie commesse dai soci;

- delibera ed irroga le sanzioni disciplinari della sospensione e dell’espulsione.

La sospensione (da 1 a 3 mesi) è inflitta per infrazioni che non comportino l’applicazione dell’espulsione.

Nessun provvedimento potrà essere adottato senza aver invitato il socio coinvolto ad esporre le sue ragioni per iscritto.

I provvedimenti disciplinari dovranno essere comunicati al socio interessato in forma scritta e dovranno essere motivate in maniera comprensibile e specifica. Essi sono revocabili e modificabili anche su richiesta scritta del socio interessato

Tutti i provvedimenti del Collegio sono adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta.

L’esclusione è irrevocabile ed è deliberata dall’Assemblea su proposta scritta e motivata del Collegio. Il Collegio dovrà aver invitato il socio interessato ad esporre le sue ragioni scritte ed un suo membro dovrà illustrare all’Assemblea, per iscritto, l’opportunità del provvedimento e le eventuali osservazioni del socio interpellato.


16°) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea con le stesse modalità di elezione dei membri della Segreteria Generale.

I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e possono essere eletti solo tre volte consecutive.

Il Collegio dei Revisori dei Conti fra i suoi membri un Presidente ed un Segretario e vigila sulla gestione economica e finanziaria dell’Associazione.

I revisori dovranno accertare la regolarità della gestione del patrimonio associativo e potranno accertare la consistenza di cassa e degli altri beni sociali. Potranno procedere, anche individualmente, agli atti di ispezione e controllo alle scritturazioni contabili ed alle consistenze di cassa. In occasione dell’approvazione del bilancio finale dovranno predisporre una relazione di accompagnamento da sottoporre all’Assemblea.


17°) Organismi Territoriali.

Gli Organismi Territoriali hanno il compito di promuovere l’attività dell’Associazione nella propria giurisdizione e di far conoscere agli organi centrali i problemi generali e specifici dei soci nonché degli interessati agli scopi dell’Associazione.

Il Responsabile dell’Associazione a livello Territoriale viene nominato dalla Segreteria Generale e fa parte del Consiglio Direttivo.

Il Responsabile Territoriale attiverà, nel rispetto delle norme statutarie, gruppi di lavoro e di sensibilizzazione al fine di perseguire gli scopi associativi e le direttive della Segreteria Generale.


18°) Il patrimonio dell’Associazione

E' costituito dalle quote sociali annuali, dagli introiti derivanti dalle sue attività, nonché dagli altri beni pervenuti a qualsiasi titolo alla stessa non esclusi rimborsi derivanti da convenzioni e contributi, a qualsiasi titolo di privati, dello Stato e di altri Enti pubblici.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli altri avanzi di gestione per la realizzazione dell’attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse.

L’Associazione non potrà distribuire durante la sua vita, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione e/o la distribuzione non sia imposta dalla Legge o sia effettuata a favore di altra Onlus che per Legge, regolamento o statuto faccia parte della medesima ed unitaria struttura.

Il patrimonio dell’Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, dovrà dai liquidatori essere devoluto ad Associazioni non lucrative di utilità sociale od ai fini di pubblica utilità con le modalità previste dalla vigente normativa.


19°) Qualunque controversia sorgesse in occasione della interpretazione ed esecuzione del presente atto, se suscettibile di formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà senza formalità e secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti in lite ovvero dal Presidente del Tribunale di Milano.


20°) Per tutto quanto non espressamente qui regolato si applicheranno le vigenti disposizioni di Legge e le norme del Regolamento Interno approvato dalla Segreteria Generale e ratificato dall’Assemblea.


© Associazione Culturale Sansostenesi e Simpatizzanti 2009

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